La motivazione non è necessaria solo quando nessuna delle parti chieda di procedere all'ascolto.
Se, invece, l'ascolto è richiesto, il giudice deve specificare le ragioni per cui non ritiene di procedere (assenza di discernimento, manifestamente superfluo, impossibilità fisica e psichica o rifiuto del minore o contrarietà al suo interesse), pena la nullità della decisione assunta.